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Il posizionamento dei mezzi pubblicitari
DISTANZE MINIME DA RISPETTARE PER L’INSTALLAZIONE
Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km./h., salvo alcuni casi specifici, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m. dal limite della carreggiata;
b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m. dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve;
h) 250 m. prima delle intersezioni;
i) 100 m. dopo le intersezioni;
l) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
DIVIETI DI POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI
Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.