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La delimitazione dei centri abitati secondo le norme del Codice della Strada
Una delle disposizioni più disattese da parte delle Amministrazioni Comunali è quella della delimitazione del proprio centro abitato.
L’articolo 4 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) aveva previsto che entro il 30 giugno 1993 i comuni attuassero, con provvedimenti della giunta, una delimitazione del centro abitato o dei centri abitati presenti sul territorio comunale.
Per agevolare l’operato della giunta il Codice offriva una esauriente definizione del centro abitato e cioè:
“Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
Con la definizione del centro abitato dovevano essere stabiliti, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il comune e gli Enti proprietari della strada.
Una buona parte dei comuni biellesi, probabilmente per una malintesa volontà di iniziativa nell’ambito di tutte le strade del territorio comunale, delimitava il centro abitato, non in relazione all’insieme continuo di edifici che lo costituiscono, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all’inizio del territorio comunale; e ciò senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale.
Parecchi cartelli di inizio e di fine di “centro abitato” venivano quindi posti in modo non conforme al dettato del Codice della strada.
In questa situazione di estrema confusione, scattavano alcune altre norme del Codice della Strada e cioè:
1) tutte le strade situate all’interno dei centri abitati relative a comuni con più di 10.000 abitanti ed indipendentemente da chi ne sia proprietario, sono considerate a tutti gli effetti comunali; il comune ha quindi l’obbligo per le stesse di curare la segnaletica, sia orizzontale che verticale.
2) nelle strade situate all’interno dei centri abitati di comuni con meno di 10.000 abitanti, conformemente a quanto prescrive l’art. 7 comma 3 del C.d.S., compete al comune stesso di disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica, anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell’ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell’ente proprietario.
Le interpretazioni date dai comuni alla precisa normativa offerta dal Codice della Strada, sono state le più svariate; poche le amministrazioni che hanno curato l’applicazione puntuale dei segnali di inizio di centro abitato, nel punto in cui inizia la serie continua di edifici.
Molti comuni hanno utilizzato case sparse ed altri addirittura hanno posto il segnale al confine del proprio territorio.
Parecchi comuni hanno lasciato, sottostanti al cartello di centro abitato, i segnali di limiti di velocità e di divieto di segnalazioni acustiche, divenuti peraltro superflui, perché contenuti implicitamente nel cartello di centro abitato.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetta il compito istituzionale di vigilanza e di coordinamento sulla rete stradale italiana, con la “direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” datata 24 ottobre 2000 è intervenuto moto decisamente sulla vicenda, affermando testualmente che “numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall’assenza di segnaletica, dall’inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla sua collocazione irregolare, dall’usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall’installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento”.
Un particolare richiamo è stato fatto nella Direttiva “alle competenze per le strade non comunali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti”.
In tal caso il C.d.S. “conferisce al Comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell’ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell’ente proprietario; a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, …….”.
Ed ancora “….. si precisa che tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali, dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari”.
La citata direttiva richiama inoltre i comuni all’adempimento dell’obbligo della delimitazione del centro abitato.
“Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico amministrativo, il limite dei compiti e dei poteri tra il comune e gli altri enti proprietari”.
Ed ancora “a tale proposito non appare condivisibile l’atteggiamento di alcuni comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice, non in relazione all’insieme continuo degli edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all’inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale”.
La direttiva inoltre censura l’impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l’utilizzo. Al proposito “va anche censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso. Si tratta dei segnali di “limite” massimo di velocità 50 km/h e di divieto di segnalazioni acustiche in abbinamento ai segnali di “inizio centro abitato”.
Poiché nel segnale di “inizio centro abitato” sono, ovvero insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli risultino inutili. La ripetizione del “limite massimo di velocità 50 km/h” su strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni esposte in precedenza, alcun senso”.
“Si rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.”.
Purtroppo la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici ha trovato sinora scarso accoglimento da parte dei Comuni.
Il segnale di inzio di centro abitato, previsto dall’articolo 131 del Regolamento al Codice della Strada, minuziosamente descritto nello stesso articolo per la sua colorazione (fondo bianco con cornice e lettere nere) e per le sue dimensioni (normalmente 70x120) ha pure valore per segnalare il limite di velocità ed il divieto dei segnali acustici.
Dal punto di apposizione del segnale, vigono nel centro abitato i limiti di velocità di 50 km/h e tali limiti non possono essere aumentati (al massimo diminuiti) e vigono per tutta l’estesa della strada, sino al segnale di “fine di centro abitato”.
Il comma 6 dell’articolo 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che “la delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei tratti interni e delle strade comunali di cui al comma 1”.
Sarebbe auspicabile che i Comuni provvedessero periodicamente ad operare gli aggiornamenti previsti dal Codice della Strada.